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Scheda n 1/previdenza

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Ordinanza numero 30860/19 del 26 novembre 2019
(confermata dalla recente Sentenza a Sezioni Unite del 9 maggio 2022, n. 14561/22 a proposito dell'impugnabilità diretta del verbale sanitario di revoca in cui bisogna comunque tenere conto degli aggravamenti intervenuti in corso di causa)
Presidente Antonio Manna, Estensore Rossana Mancino
(ricorso proposto dall'avvocato Massimo Mazzucchiello)
(confermato, con successo, nel giudizio di rinvio presso il Tribunale di Napoli, Estensore Elisa Tomassi)


Maggiori possibilità di tutela e di successo per gli invalidi civili.

La Suprema Corte ha sancito un principio di diritto importantissimo in favore dei Cittadini ed estensibile alle centinaia di migliaia di cause di invalidità in corso.

"Anche con le nuove procedure giudiziali di ATPO si devono valutare gli aggravamenti e le nuove patologie in corso di causa, in entrambe le fasi sommaria e di opposizione a cognizione piena".

D'ora in avanti i cittadini invalidi avranno maggiori possibilità di tutela e di successo nelle cause con l'Inps per ottenere i riconoscimenti di invalidità civile, di invalidità pensionabile e di indennità di accompagnamento.
E soprattutto non saranno più danneggiati dalle lungaggini processuali, non essendo più necessario presentare una nuova domanda di invalidità all’Inps in caso di nuove malattie o di aggravamenti di quelle in corso. Tali nuovi fatti clinici, infatti, dovranno essere valutati dal giudice nella causa già in corso tramite il suo consulente medico fin tanto duri la stessa.
Il problema era sorto da alcuni anni con l’entrata in vigore delle nuove procedure giudiziali per ottenere il riconoscimento dell'invaldità civile, dell'invalidità pensionabile e dell'indennità di accompagnamento, incentrate sugli obiettivi di accelerazione e sulla diminuzione del contenzioso
Tale più rapido accertamento delle condizioni sanitarie prende oggi il nome di accertamento tecnico preventivo “obbligatorio".
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, anche in queste nuove procedure, in tutte le sue fasi, anche di opposizione, si deve ritenere applicabile questa importante regola processuale, secondo cui, durante il contenzioso giudiziale, devono essere considerate anche le nuove patologie e gli aggravamenti di quelle già esistenti (articolo 149 disposizioni di attuazione al codice di procedura civile).
Con l'ordinanza del 26 novembre scorso, gli ermellini, - su ricorso proposto dall'avvocato Massimo Mazzucchiello esperto di dirtto della previdenza sociale, napoletano - , hanno sancito l'importante principio generale di diritto estensibile a tutte le cause previdenziali ed assistenziali.
In particolare è stato affermato che con l'apprezzamento anche dell'aggravamento della malattia si rende ancora più efficace il nuovo procedimento introdotto da qualche anno, al fine dichiarato di conseguire una maggiore economicità dell'azione amministrativa, la deflazione del contenzioso e ed una diminuzione della durata delle controversie previdenziali sanciti dal diritto internazionale. In particolare dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.
Secondo la Cassazione, il fatto che il nuovo procedimento abbia attribuito ad un più rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di cause non può certamente tradursi nell'inapplicabilità del citato articolo 149. In tal caso, infatti, si "vanificherebbero, all’evidenza, tali molteplici intenti minando, alle radici, il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflativa della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti".
La suprema Corte, infine, non ha mancato di avanzare le perplessità che sarebbero rimaste a voler considerare una disposizione valida per il procedimento amministrativo -cioè prima dell’avviamento della causa in tribunale- ma poi inapplicabile nel successivo giudizio e, non ultimo, per il rischio della proliferazione smodata del contenzioso per l’accertamento dell’aggravamento di una malattia già posta alla base di un ricorso giudiziario.

Aggiornamento. Con il giudizio di rinvio presso il Tribunale di Napoli, Estensore Elisa Tomassi, è stato confermato con successo il precedente ottenuto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel 2019.


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Scheda n. 2/previdenza
Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza 15 ottobre 2019, n. 26090/19
Presidente Adriana Doronzo, Estensore Luigi Cavallaro
(su ricorso proposto dall'avvocato Massimo Mazzucchiello)
(confermato, con successo pieno, nel giudizio di rinvio presso il Tribunale di Napoli, Estensore Francesco Armato)
(confermata dalla recente Sentenza a Sezioni Unite del 9 maggio 2022, n. 14561/22 a proposito dell'impugnabilità diretta del verbale sanitario di revoca in cui bisogna comunque tenere conto degli aggravamenti intervenuti in corso di causa e bisogna procedere con il "raffronto"  - analisi comparativa delle condizioni di salute rispetto al riconoscimento storico passato in giudicato).
L'Inps non può sopprimere l'indennità di accompagnamento o altri trattamenti di invalidità già riconosciuti in tribunale procedendo ad una nuova valutazione, ma solo in caso di dimostrato miglioramento (improbabile per gli anziani!).

La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza 26090 del 15 ottobre 2019 su un ricorso di una cittadina, assistita dall’avvocato Massimo Mazzucchiello del foro di Napoli, che si era vista revocare dall’Inps l’assegno mensile di invalidità civile in seguito a visita di revisione disposta a distanza di diversi anni dal precedente riconoscimento ottenuto in tribunale per supposti miglioramenti delle condizioni di salute.
Ebbene la Corte ha appena accolto il ricorso ritenendo i motivi manifestamente fondati applicando l’importante principio di diritto secondo cui, quando si contraverta in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento che siano state conseguite in forza di una sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione della visita Inps di revisione, dal momento che il “giudicato” si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate.
D’ora in avanti, quindi, sarà decisamente più difficile per l’Istituto previdenziale sopprimere una pensione di invalidità per motivi di supposti miglioramenti delle condizioni di salute quando il pregresso riconoscimento sia stato ottenuto in via giudiziaria e non solo su semplice domanda in via amministrativa. Quindi i cittadini saranno più tutelati nei loro diritti, posto che la stragrande maggioranza delle malattie tende ad aggravarsi e cronicizzarsi con il trascorrere del tempo con ulteriori complicazioni! Il prinicpio di diritto qui affermato assicura quindi tranquillità e serenità proprio agli anziani, in quanto soggetti più deboli, che stanno ora godendo dell'indennità di accompagnamento riconosciuta giudizialmente!
Aggiornamento: dopo il rinvio dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Napoli, Estensore Francesco Armato, (a cui la Suprema Corte ha affidato il prosieguo del giudizio, proveniente dal militrofo tribunale di Napoli Nord) ha accolto totalmente il ricorso dell'assistita dell'avvocato Mazzucchiello, ritenendo che le condizioni di salute al momento della visita di revisione Inps fossero completamente sovrapponibili a quelle "storiche" del precedente riconoscimento giudiziario! Quindi la vicenda giudiziaria "corretta" dalla Suprema Corte di Cassazione a Roma ha avuto un esito felice!
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avvocato Massimo Mazzucchiello
cassazionista e patrocinante innanzi alle altre Giurisdizioni Superiori
componente della Commissione di Previdenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  
E-mail: massimo@mazzucchiello.it
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