Strisce blu: considerazioni su mancata emanazione Direttive Ministeriali art 7, co1, lett. "f" C.d.S. - Studio Legale avvocato Massimo Mazzucchiello- Diritto Previdenziale, tutela diritti sociali, tutela Privacy e Identità personale, tutela dell'Ambiente ed alla Sicurezza stradale

Studio Legale avvocato Massimo Mazzucchiello
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La questione della mancata emanazione delle Direttive Ministeriali previste dall'art. 7, comma1, lettera "f" del Nuovo Codice della Strada
(d. lgs. 285/1992), in materia di condizioni e tariffe della sosta
nei centri abitati


Su richiesta dello Studio Legale Mazzucchiello, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha confermato che la disciplina prevista dal Nuovo Codice della Strada sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, per l'aspetto del potere attribuito ai comuni di istituire aree di sosta a pagamento (cosiddette "strisce blu"), non ha trovato ancora applicazione.

Non si concorda, tuttavia, con le "perplessità" espresse dal Ministero in ordine alla permanenza di tale attribuzione in capo agli organi dello Stato centrale, dal momento che la disciplina della "sosta" dei veicoli, - in quanto costituente un aspetto "statico" della circolazione (cf. diversi articoli nello stesso Nuovo Codice della Strada e direttive ministeriali di attuazione a proposito della redazione dei "piani urbani del traffico")  - involve ovvi aspetti sulla "sicurezza" pubblica, unitamente ad esigenze di uniforme  ed omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, attribuiti proprio (dai medesimi citati nella nota ministeriale) articoli 117 e 118 Costituzione (in "nuova" veste dopo la riforma costituzionale) alla potestà legislativa e regolamentare dello Stato e quindi sottratto alle regioni ed agli altri enti locali.

L'argomento formerà oggetto di studio e di ricerca giuridica in successivi approfondimenti. Basti osservare in questa sede sintetica come in analoghi casi di legislazione , come per la disciplina delle locazioni c.d. "con patti in deroga" alla Legge sull'equo canone, le norme di legge "delegata" non hanno trovato applicazione se non dopo l'effettiva emanazione delle Direttive Ministeriali (del medesimo ministero MIT, afferente all'area "lavori pubblici"). Non si capisce come mai si possa tollerare l'auto-applicazione "fai da te" da parte dei comuni all'interno dei centri abitati, ove sussistono evidenti esigenze antropiche ed abitative dei cittadini. La previsione della possibilità attribuita ai comuni di poter istituire con delibera di giunta aree di sosta tariffate all'interno dei centri abitati, a parere di questo studio legale, non potrà trovare applicazione nel mondo giuridico almeno fino alla legittima emanazione delle Direttive Ministeriali sulle modalità e condizioni di applicazione delle tariffe di sosta, a cui espressamente vi è presupposizione stabilita dal medesimo articolo 7 (regolamentazione della circolazione stradle nei centri abitati) , comma 1, lettera "f".

Su quest'ultimo aspetto pochi sanno che esistono delle previsioni regolamentari molto calzanti che furono emanate nel periodo di stesura, compilazione ed approvazione del Nuovo Codice della Strada. Ci riferiamo alle previsioni della Circolare 28/5/1991, n. 1196 del Ministro per le Aree Urbane "Indirizzi  attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, anche ai fini del risparmio energetico".
Per una riflessione sull'importante questione, si riporta testualemente il paragrafo 2.2, rubricato "tariffazione sulla sosta" (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale                        ):
2.2. TARIFFAZIONE DELLA SOSTA.
 Poiche'  per  la realizzazione e la gestione delle aree di sosta al di fuori delle carreggiate stradali (con riferimento a quelle di  uso pubblico)  e'  necessario  prevedere adeguate tariffe di parcheggio - con criteri di corretta amministrazione -, a maggior ragione  risulta indispensabile prevedere la tariffazione della sosta per i posti-auto residui  che  potranno permanere sulle sedi stradali, certamente piu' appetibili  dei  precedenti  in  termini  di  distanze pedonali dalle destinazioni finali degli spostamenti o dalle origini  effettive  dei medesimi. Questa  tariffazione  della  sosta  su  strada si caratterizza come fattore di fluidificazione del traffico urbano, in  quanto  determina un uso piu' razionale, e quindi piu' contenuto, dei veicoli privati. D'altra  parte deve considerarsi corretto che l'occupazione statica del suolo pubblico venga pagata da colui che lo occupa  e  non  dalla collettivita',  in  forma  diretta  (spese  per  la costruzione delle infrastrutture) oppure indiretta (costi derivanti  dalla  congestione del traffico).
 Si  tenga,  comunque,  presente  che  si  tratta di una "tariffa di sosta",  resa  possibile  dall'applicazione  della  citata  legge  n. 122/89,  e  non di una "tassa sulla sosta", il che postula - e questo e' il punto essenziale dell'indirizzo attuativo in esame - l'utilizzo dei relativi proventi direttamente nel settore degli  interventi  sul traffico  e  sui  trasporti,  per rendere piu fluida e piu' sicura la mobilita'.
 La tariffa di sosta va, naturalmente, determinata in  relazione  ad una  visione  globale  del  traffico (pubblico e privato) sull'intera area urbana e quindi utilizzata come uno degli elementi  fondamentali di regolazione della circolazione veicolare cittadina.
 Si  tratta, conseguentemente, di imporre tariffe per la sosta sulla strada differenziate sia per classi di utenza, con tariffe minori per i residenti rispetto agli addetti ed ai visitatori, sia per grado  di congestione  da  sosta,  con  tariffe  minori  -  in genere - per "la
viabilita' periferica" rispetto alla  "viabilita'  centrale",  ove  - appunto - questa risulti piu' congestionata rispetto alla precedente;
prevedendosi,  ove necessario, parti di aree pubbliche destinate alla sosta gratuita nel rispetto della norma di  cui  all'art.  4,  ottavo
comma, del codice della strada, come novellato dalla legge n. 122/89.
 La gradualita' della tariffazione della sosta si configura, quindi, tra  una  tariffa "massima" per gli addetti ed i visitatori che hanno
necessita' di sosta veicolare nelle "aree centrali",  qualora  queste siano intensamente frequentate, ed una tariffa "zero" per i residenti che  hanno  necessita'  di sosta veicolare in "aree periferiche", nel caso in cui queste non presentino fenomeni di congestione da sosta. ".

Risulta evidente come tali disposizioni "regolamentari" (criteri di "corretta amministrazione", peru usare la stessa locuzione contenuta nella suddetta circolare ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giugno 1991) non vengano puntualmente rispettate dai vari comuni enti proprietari della pubblica strada demaniale all'interno del perimetrato "centro abitato", come definito dall'articolo 4 del Nuovo Codice della Strada.

Le stesse argomentazioni potrebbero essere infatti articolate in modalità plug-in" in un ipotetico ricorso per convincere il giudice ordinario a disapplicare incidentalmente  i provvedimenti regolamentari comunali di istituzione di sosta tariffata per poi chiedere la restituzione di quanto pagato (sul modulo fornito dal Codice Civile, art. 2033 per "indebito oggettivo" , come suggerito nel modulo di richiesta di tutela fornito dalla stessa Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sopradescritte 5 Sentenze del 2011 a proprosito della posizione di "obbligo" e non di "potere-discrezionalità amministrativa" di restituzione di quanto pagato per accedere ad una ZTL a pagamento di cui lo stesso giudice ordinario ne abbia incidentalemnte disapplicato la delibera comunale istitutiva per illegittimità) per sostare la propria vettura sulle strisce blu all'interno dei centri abitati.

Sul punto si segnala, per completezza, anche una Giurisprudenza di merito che si è levata sul medesimo argomento di illegittima istituzione comunale di aree di sosta tariffata con annullamento della sanzione per omesso pagamento del ticket di sosta (Sentenza Giudice di Pace di Firenze del 2005), notizia ampiamente riportata dalla stampa e colta da questo studio legale solo successivamente alla nota ministeriale del 2013 (qui di seguito riprodotta per essere stata gentilemnet fornita dal medesimo Ufficio Giudiziario fiorentino). A fronte di questa giurisprudenza di merito il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha emanato un nota con cui ribadisce analoghe argomentazioni contenute nella sottostante nota su una presunta competenza-attribuzione devoluta agli enti locali (che non si condivide e su cui questo studio legale chiederà precise risposte all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per le motivazioni sopra esposte).




















Segue il citato precedente di merito del Giudice di Pace di Firenze, Giudice Giovanni Pecchia, Sentenza N. 7337/09 del 17-7-2009 con cui è stata accolta l'opposizione con annullamento del verbale-ingiunzione del Comune di Firenze per omesso pagamento della tariffa di sosta per mancata emanazione (in giudizio non sono state prodotte dal convenuto Comune di Firenze sebbene fosse stato invitato a tanto dal Giduice. In realtà il Comune non le ha prodotte perché giammai avrebbe potuto produrle, data l'inesistenza come certificato dal Ministero conla nota del 2013 -sopra pubblicata - diretta a questo Studio Legale)  delle Direttive Ministeriali











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avvocato Massimo Mazzucchiello
cassazionista e patrocinante innanzi alle altre Giurisdizioni Superiori
componente della Commissione di Previdenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  
E-mail: massimo@mazzucchiello.it
www.facebook.com/studiolegaleavvocatomassimomazzucchiello

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