Indennità di accompagnamento - Novità Suprema Corte di Cassazione 30 novembre 2021 n. 37500/21 - Studio Legale avvocato Massimo Mazzucchiello- Diritto Previdenziale, tutela diritti sociali, tutela Privacy e Identità personale, tutela dell'Ambiente ed alla Sicurezza stradale

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
6^ sezione civile, Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37500/21
Indennità di accompagnamento
(confermata dalla recente Sentenza a Sezioni Unite del 9 maggio 2022, n. 14561/22 a proposito dell'impugnabilità diretta del verbale sanitario di revoca in cui bisogna comunque tenere conto degli aggravamenti intervenuti in corso di causa, come per la Cass 37500/21).
QUESTIONE DI DRAMMATICA ATTUALITA' PER I PAZIENTI CHE ABBIANO PURTROPPO CONTRATTO IL VIRUS COVID '19 DURANTE IL PROCESSO PREVIDENZIALE
(Sindrome "Long Covid", diretta e indiretta)

Presidente Margherita Maria Leone, Estensore Francesco Buffa
(ricorso proposto dall'avvocato Massimo Mazzucchiello)

Maggiori possibilità di tutela e di successo per gli invalidi civili.

La Suprema Corte, - confermando e consolidando il nostro "precedente" del 2019 n. 30860/19 (vedi l'altra scheda) - , ha sancito il seguente principio di diritto in favore dei Cittadini ed estensibile alle centinaia di migliaia di cause di invalidità in corso:

"anche con le nuove procedure giudiziali di ATPO si devono valutare gli aggravamenti e le nuove patologie in corso di causa, in entrambe le fasi sommaria e di opposizione a cognizione piena".

Con le motivazioni di diritto internazionale, Convenzione EDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo) ed i principi di velocizzazione delle procedure giudiziarie di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, viene quindi sancito l'obbligo per il giudice di valutare anche gli aggravamenti delle condizioni di salute e nuove infermità insorti durante tutte le fasi del giudizio, senza necessità per il cittadino di avviare una nuova procedura amministrativa e perdere così tempo.

La questione è poi di drammatica attualità per coloro che purtroppo hanno contratto il virus Covid-19 durante la causa previdenziale e che abbiano riportato i postumi (così detta "sindrome da "Long Covid")  diretta e indiretta ("indiretta" per l'incidenza anche sulle patologie psichiche di sindrome ansioso-depressiva ed il peggioramento delle altre di cui già si soffriva in  precedenza). In questo specifico caso, anche se il paziente è stato già sottoposto a visita medica dal Consulente Tecnico d'Ufficio medico-legale, andrà necessariamente ri-visitato (con obbligo per il giudicie di disporre un supplemento di perizia/CTU) per accertare l'impatto della Sindrome post-Covid sulle pregresse condizioni di salute a norma dei principi di diritto riaffermati dopo la nostra pronuncia della Suprema Corte di Cassazione 37500 del 30 novembre 2021.

D'ora in avanti i cittadini invalidi avranno maggiori possibilità di tutela e di successo nelle cause con l'Inps per ottenere i riconoscimenti di invalidità civile, di invalidità pensionabile e di indennità di accompagnamento.
E soprattutto non saranno più danneggiati dalle lungaggini processuali, non essendo più necessario presentare una nuova domanda di invalidità all’Inps in caso di nuove malattie o di aggravamenti di quelle in corso.

Vedi gli altri precedenti ottenuti innanzi alla Corte di Cassazione

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avvocato Massimo Mazzucchiello
cassazionista e patrocinante innanzi alle altre Giurisdizioni Superiori
componente della Commissione di Previdenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  
E-mail: massimo@mazzucchiello.it
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