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Gli importanti principi in materia di limitazioni delle istituzioni
 di Z.T.L. elaborati dalla Giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato:
 

 

Gli importanti  principi in materia di limitazioni delle istituzioni

 di Z.T.L. elaborati dalla Giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato:

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                    Consiglio  di  Stato

Adunanza della Sezione          Seconda 21 gennaio 2009

 

 

 

                              N. Sezione 200410813                                            La Sezione

                _______________

             oggetto:

                    

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Avv. Massimo MAZZUCCHIELLO per l’annullamento del Tagliando di accesso transito nella zona a traffico limitato generale Settore Basso, emesso per il veicolo Fiat Coupè di proprietà del ricorrente,  dal Comune di Pozzuoli.

 

 

Vista la relazione del 15.11.2004,con la quale il Ministero  delle  Infrastrutture e dei  Trasporti   ha  chiesto  il  parere del

Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 200410813 del 20-12-2007, con il quale la Sezione ha rinnovato la richiesta al Ministero di far avere sollecitamente la relazione di merito ed ogni altra utile documentazione sul ricorso in esame;

Vista infine la relazione n. 0073154 del 17-09-2008, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel fornire gli elementi richiesti, ha rinnovato la richiesta di poter avere il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso indicato in oggetto;

 

           Esaminati gli atti e udito il relatore - estensore consigliere Sergio Berlinguer;

           Ritenuto in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;

 

PREMESSO

           Riferisce il Ministero dei Trasporti che , con il ricorso in esame, Massimo MAZZUCCHIELLO impugna il provvedimento del Comune di Pozzuoli con il quale si sono regolamentate le zone a traffico limitato, si sono limitati gli accessi, si sono previste le deroghe e le esenzioni, si sono stabilite le tariffe,

           La delibera impugnata richiama una serie di precedenti delibere, che dovrebbero contenere i motivi delle limitazioni della circolazione, del differente regime per i residenti nel centro   urbano,delle esenzioni,. agevolazioni e tariffe, ecc.

           Avverso il provvedimento emanato dal Comune di Pozzuoli Massimo MAZZUCCHIELLO ha proposto ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento con declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia o disapplicazione di tutti gli atti presupposti, collegati e derivati.

 

           Il ricorrente adduce i seguenti motivi di ricorso:

-                 violazione e falsa applicazione del combinato di cui all’art. 7, comma 9, del D. Lvo 30-04-1992 e della direttiva 21-07-1997 n. 3816 del Ministero LLPP;

-                 -violazione e falsa applicazione del trattato sull’Unione Europea;

-                 -violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Costituzione in riferimento all’uguaglianza dei cittadini;

-                 -eccesso di potere per sviamento e mancanza di presupposti logici, materiali e giuridici e per travisamento dei fatti;

-                 -eccesso di potere per travisamento dei vincoli geografici e topografici per la corografia del territorio comunale inserita nella  ZTB;

-                 eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.

L’Amministrazione riferente controdeduce, sollevando in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del gravame sia per tardività , sia per carenza di motivi di interesse, in quanto il ricorrente non è domiciliato né residente nel Comune di Pozzuoli.

 

CONSIDERATO

           La Sezione ritiene che  il ricorso in esame sia fondato e veda accolto,e che il provvedimento impugnato vada annullato.

           In proposito, si osserva innanzitutto che l’Amministrazione ha risposto al parere interlocutorio della Sezione con una lunga relazione, nella quale si illustrano tutti gli atti preparatori del provvedimento impugnato.

           Orbene, dalla relazione emerge che il provvedimento impugnato è carente sotto vari profili, e conseguentemente sono fondate molte delle censure proposte.

 

           In particolare:

·        l’area portuale costituisce una minima parte della ZTB e le limitazioni di accesso ai veicoli da imbarcare e sbarcare non risponde alla finalità di tutela dell’area, anche perché non esistono percorsi alternativi;        

·        le misure previste dal piano di contenimento del traffico non sono coerenti          con i dati di traffico che rivelano una forte propensione di traffico interno;

·        le deroghe ed esenzioni sono giustificate solo con riferimento ai residenti delle zone,ma non si giustificano nei confronti di tutti i residenti del Comune, e dei residenti di altri centri distanti dal territorio comunale;

·        non è giustificata la entità della tariffazione, anche con riguardo alla salvaguardia

·        la limitazione non è accompagnata da predisposizione di aree  di scambio intermodale e dal potenziamento  del sistema di trasporto pubblico locale;

·        mentre per i traghetti è previsto un supplemento di prezzo dei biglietti, non sono predisposti adeguati strumenti di controllo dei varchi.

Dalle suesposte considerazioni consegue che il ricorso è fondato e va accolto. Va di conseguenza annullato il provvedimento impugnato, ma non va accolta la richiesta di pubblicazione sulla G. U.

 

 

P. Q. M.

Esprime il parere che il ricorso sia accolto e che sia annullato il provvedimento impugnato. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE                                                        L’ESTENSORE

        (Stenio Riccio)                                                                                (Sergio Berlinguer)

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO D’ADUNANZA

                                   (Roberto Craca)

 

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agg.to 20-11-2016