ARIRINA - Associazione per la Rinascita della Riviera di Chiaia e di Napoli

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Sull'estensione "erga omnes" dell'efficacia di annullamento dei provvedimenti amministrativi di regolamentazione del traffico.

 

Il comune di Bacoli perde l’appello sui rimborsi del ticket per il mare davanti al Tribunale civile di Napoli (sede Pozzuoli).

 

    Il dottor Antonio Lepre, giudice unico del Tribunale di Napoli, con sentenza 611, emessa in data 14 settembre 2011, e che conta ben dieci pagine di motivazione,  ha quindi confermato in toto la sentenza emessa nel 2010 dal Giudice di Pace di Pozzuoli dott. Galluccio sulla condanna inflitta al comune alla restituzione di quanto pagato da una automobilista per il ticket per raggiungere il mare di Miseno nell’estate del 2003. 

    Questa ulteriore decisione interviene sulla scia delle sentenze romane della Corte di Cassazione a sezioni unite del primo semestre del 2011 che hanno già visto soccombente il comune di Bacoli e che hanno sancito il potere del giudice “ordinario”, giudice di pace e tribunale civile, e non di quello amministrativo di decidere sulla richiesta di restituzione del ticket pagato dagli automobilisti per accedere alla zona a traffico limitato di Miseno e di Miliscola.

Dunque viene ancora aggiunta una ulteriore vittoria a favore di chi ha pagato il ticket. Infatti, una volta chiariti gli aspetti organizzativi statali del riparto di giurisdizione, si chiarisce che anche chi non ha partecipato al ricorso al TAR o al ricorso al Presidente della Repubblica, volti ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti amministrativi, può sempre domandare al giudice di pace la restituzione di quanto pagato se è intervenuto l’annullamento. Il Comune sosteneva invece la tesi opposta, secondo cui la sentenza di annullamento fa stato solo tra le parti in causa e non estende i suoi effetti anche agli automobilisti che non presero parte al primo ricorso di annullamento. E’ stata quindi accolta e confermata la tesi sostenuta dall’avvocato Massimo Mazzucchiello, difensore dell’automobilista appellata, secondo cui i provvedimenti di regolamentazione del traffico costituiscono l’”eccezione alla regola” in quanto sono di natura  generale ed a carattere regolamentare con una pluralità di destinatari. Una volta annullati è come se non fossero mai esistiti nell’ordinamento giuridico. Sono provvedimenti collettivi a contenuto indivisibile. Di tale inesistenza tutti possono avvantaggiarsene: anche chi non ha chiesto in sede giudiziaria l’annullamento. “Principio, quest’ultimo, del resto, che discende in tutta evidenza dal principio di eguaglianza e di razionalità ex art. 3 Costituzione, per cui non può ammettersi che certe situazioni siano regolate in un certo modo per pressoché totale collettività e in modo parzialmente difforme per i soggetti che non hanno partecipato al giudizio di annullamento”, ha sentenziato il giudice d’appello dottor Lepre. Dunque chi ha pagato senza che ve ne fosse una giustificazione, per intervenuto annullamento del provvedimento che imponeva il ticket, può chiedere la restituzione. Interessante è inoltre la parte della sentenza di appello che ha inoltre rafforzato ulteriormente i profili di illegittimità dei provvedimenti amministrativi di limitazione del traffico e che hanno istituito il ticket, soprattutto per i veicoli a due ruote. Secondo il giudice d’appello, “Ma v’è di più. A ben vedere i predetti provvedimenti amministrativi devono considerarsi del tutto inefficaci, in quanto emanati in stato d’evidente carenza di attribuzione di funzioni, di modo che gli atti in esame hanno l’apparenza, ma non la sostanza di provvedimento amministrativo. Ed, infatti, per quanto attiene al divieto di transito per i veicoli a due ruote dal combinato disposto dall’art. 3, L. 413/1997, art. 7, comma 1, lett. a) e b) d. lgs. N. 285/1992, come integrati dal regolamento emanato in decreto interministeriale n. 163/1999 come modificato dal successivo decreto 602002, emerge che tale divieto poteva essere disposto dagli enti locali rientranti nelle categorie individuate dal predetto regolamento: ebbene, come emerge dalla prefata sentenza del giudice amministrativo campano, il Comune di Bacoli non rientra in tale categoria. In relazione all’imposizione del pagamento di un ticket, dall’ordito normativo emerge che tale potere non spetta in quanto tale, ma solo in presenza di specifici e dettagliati presupposti di fatto e di diritto: in particolare l’adozione di un PUT e la necessarietà dell’imposizione del pagamento al fine del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione urbanistica”.

    Di ulteriore novità è stata la “sonora” condanna del comune di Bacoli alle spese processuali dell’appello, pari a 2230 euro oltre rimborsi vari e iva da pagarsi direttamente all’avvocato Mazzucchiello, oltre alla condanna già inflitta in primo grado. Infatti, anche se il valore della controversia è di appena cinque euro, per l’impegno profuso dai difensori delle parti, per le ragioni della decisione e soprattutto in relazione ai punti principali costituenti le lamentele dell’appello , nonché della già intervenuta sentenza di Cassazione n. 4614 del 25 febbraio 2011 “ innanzi riportata, pronunzia, ancorché non richiamata, nota all’appellante in quanto in quella sede ricorrente e vertente su caso sostanzialmente identico a quello qui deciso”.

 

 Napoli, 14 settembre 2011                                                               Avv. Massimo Mazzucchiello

 

 

 

Pubblicazione Sentenza n. 611/2011 del Tribunale di Napoli, sez. Pozzuoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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agg.to 4 novembre 2016